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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - (ex Dlgs 33/2013 cosi come modificato dal Dlgs 97/16 e L.190/2012) (0)

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha definito il principio generale di Trasparenza introducendo nuovi obblighi per :
  • le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
  • altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2);
  • altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).
In particolare l'obiettivo del legislatore è quello di rendere totalmente accessibili le informazioni che riguardano l'organizzazione, l'attività, l'utilizzo delle risorse e il corretto perseguimento delle funzioni istituzionali della Pubblica Amministrazione intese come «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione» (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013).
 
In questo Portale della Trasparenza saranno pubblicate progressivamente tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33cosi come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza :
Dott. Vittorio Emilio MANGIERI - mail: v.mangieri@sanitaservicepoliclinicobari.it
 
Informativa :
GLI UTENTI SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI SUL CORRETTO USO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEI DOCUMENTI PUBBLICATI, TENENDO CONTO CHE GLI STESSI SONO RIUTILIZZABILI SOLO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUL RIUSO DEI DATI PUBBLICI (DIRETTIVA COMUNITARIA 2003/98CE E DECRETO LEGISLATIVO 36/2006 DI RECEPIMENTO DELLA STESSA) IN TERMINI COMPATIBILI CON GLI SCOPI PER I QUALI SONO STATI RACCOLTI E REGISTRATI E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Regolamento Generale U.E.2016/697).
 

Wistleblowing

Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite che riscontra nell’ambito della propria attività lavorativa.

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs n. 24/2023

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

   Non possono più essere segnalate le mere irregolarità.

Soggetti che possono effettuare la segnalazione

 È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono presentare segnalazioni al RPCT della Sanitaservice Policlinico di Bari S.r.l.u. (d’ora in avanti anche “Sanitaservice”) i soggetti di seguito indicati:

  1. dipendenti della Sanitaservice;
  2. collaboratori e consulenti della Sanitaservice;
  3. lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore della Sanitaservice;
  4. lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso Sanitaservice;
  5. volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Sanitaservice;
  6. azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni, ove questi ultimi assumano veste societaria, ove ricorra la fattispecie;
  7. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Sanitaservice.

A chi segnalare

 Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) di Sanitaservice. In tali casi è possibile accedere alla piattaforma dedicata al seguente link: https://sanitaservicepoliclinicobarisrlu.whistleblowing.it/

Il canale di segnalazione interna consente di effettuare segnalazioni:

  • in forma scritta cartacea utilizzando il modulo presente sul sito ovvero attraverso la piattaforma web presente sul sito web aziendale;
  • in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata, eventualmente soggetta a registrazione delle comunicazioni;
  • ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In via assolutamente residuale, sconsigliata e non raccomandata è possibile utilizzare il protocollo generale ovvero nei casi in cui la piattaforma informatica presenti costanti e perduranti disfunzioni o l’interessato non abbia conoscenza di procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.

La segnalazione, in tal caso, può essere presentata utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale, da compilarsi in ogni sua parte.

È possibile inviare una segnalazione con diversa struttura da quella prevista nel modello, anche se sconsigliato, a condizione che contenga gli stessi elementi essenziali.

Nei descritti casi residuali di mancato utilizzo della piattaforma, la segnalazione può essere inviata al RPCT di Sanitaservice, Piazza Giulio Cesare 11 70124 BARI, con le seguenti modalità:

  • servizio postale ordinario;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • consegna brevi manu in sede.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

  • la prima con i dati identificativi del segnalante, compreso contatto telefonico, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  • la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sanitaservice”. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo tramite scansione e registrazione solo dell’involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Si evidenzia al riguardo che i plichi privi della suddetta locuzione “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sanitaservice” potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al Dlgs 24/2023.

Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Dlgs 24/2023 (decreto Whistleblowing) nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

 IL CANALE ESTERNO

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Misure di Tutela e Protezione

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personal).

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; 

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Si intende per ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete esclusivamente ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione si applica anche: 

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o 
  • relative alla tutela del diritto d’autore o 
  • alla protezione dei dati personali ovvero
  • se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

MISURE DI SOSTEGNO

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che l’Anac stipuli convenzioni con enti del Terzo settore e istituisca l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.


Per inviare una segnalazione, clicca qui https://sanitaservicepoliclinicobarisrlu.whistleblowing.it/

Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingPA, visita il sito whistleblowing.it.


 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI
(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

 

La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u., ai sensi della normativa che si occupa della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 articolo 13), è tenuta a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale.

Ai fini del corretto espletamento della gestione della segnalazione è necessario trattare i Suoi dati personali. Tutti i dati personali che La riguardano (nome e cognome, altre informazioni anagrafiche, dati clinici o dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) saranno pertanto trattati con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u., con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari, tel. 080-8753114 e-mail info@sanitaservicepoliclinicobari.it – PEC - sanitaservicepoliclinicobari@pec.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it o telefonicamente al 080.8753114.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

  1. l'Amministratore Unico;
  2. i dipendenti di ruolo;
  3. i consulenti;
  4. i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente;
  5. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso la società;
  6. e tutti i soggetti ai quali La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. ha affidato attività di trattamento, nei limiti e per le finalità esposte al punto 3, nominati soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art 29 e 32 del regolamento UE 2016/679 e dell'Art.2-quaterdecies D.lgs n° 101 del 10 agosto 2018 che ha integrato e modificato il D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003

Le segnalazioni possono essere effettuare nei confronti di:

  1. l'Amministratore Unico;
  2. i dipendenti di ruolo;
  3. i consulenti;
  4. i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente;
  5. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente;
  6. e tutti i soggetti ai quali la Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. ha affidato attività di trattamento, nei limiti e per le finalità esposte al punto 3, nominati soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art 29 e 32 del regolamento UE 2016/679 e dell'Art.2-quaterdecies D.lgs n° 101 del 10 agosto 2018 che ha integrato e modificato il D.lgs n° 196 del 30 giugno 2003

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra società, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l’amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all’Anac.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La segnalazione può essere inviata in forma completamente anonima. Laddove il R.P.CT. abbia la necessità di ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti potrà richiederli direttamente attraverso la piattaforma whistleblowing.it. Il segnalante è libero di inviare nella segnalazione, i dati personali e di contatto.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Società commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di manifesta fondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza: 

  1. al Referente di appartenenza dell’autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
  2. agli organi e alle strutture competenti della società affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela della società stessa;
  3. se del caso, all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale della società ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale è appositamente autorizzato al (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all’anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della società, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l’Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando la Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u.- Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080-8753114 e-mail rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI NEL TRATTAMENTO.

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) presso possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali www.garanteprivacy.it